(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 1° giugno 2016) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, e successive modifiche (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria); Visto l'art. 14, commi 1 e 2, della legge regionale 6/2008, il quale prevede l'individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, di unita' territoriali denominate riserve di caccia e l'assegnazione, da parte dell'Amministrazione regionale, del territorio corrispondente a ciascuna riserva di caccia a una associazione senza fine di lucro costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attivita' venatoria sul medesimo territorio; Visto l'art. 23, comma 1, della legge regionale 6/2008, ai cui sensi la Regione autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, per finalita' di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o piu' proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio; Visto l'art. 17 della legge regionale 6/2008, il quale dispone l'istituzione, con deliberazione della Giunta regionale, dei distretti venatori, unita' territoriali composte dalle Riserve di caccia, dalle aziende faunistico-venatorie e dagli altri organismi venatori il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio, il cui Presidente e' eletto tra i legali rappresentanti dei soggetti suddetti; Visto l'art. 18 della legge regionale 6/2008, il quale individua le funzioni dei distretti venatori e, in particolare, il comma 3, lettera b), il quale autorizza l'Amministrazione regionale a erogare, alla associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, contributi per le spese concernenti la predisposizione del piano venatorio distrettuale (PVD) di cui all'art. 13 della medesima legge, nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile; Visto l'art. 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6/2008, il quale prevede che, con regolamento da emanarsi in esecuzione dell'art. 18, comma 3, della medesima legge, sono individuati, tra l'altro, i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i Distretti venatori, i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD; Visto il proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. «Regolamento recante criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)»; Vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e, in particolare, l'art. 2 che ha modificato la disciplina del termine del procedimento contenuta nell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Vista la Relazione politico-programmatica 2016-2018 e, in particolare, gli indirizzi per le attivita' relative al finanziamento dei distretti venatori per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico di cui all'art. 18 della legge regionale 6/2008, tra cui la predisposizione dei PVD; Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016) e, in particolare, l'art. 2, comma 51, il quale, in attuazione degli indirizzi suddetti, finanzia l'intervento relativo ai contributi ai distretti venatori per le spese concernenti la predisposizione dei PVD; Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonche' di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in particolare, l'art. 28, comma 1, lettera i), il quale ha apportato modifiche all'art. 13 della legge regionale 6/2008, semplificando la procedura di approvazione del PVD e modificandone i contenuti; Ritenuto pertanto opportuno modificare l'art. 8 e gli allegati C e D al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 245/2010 e di introdurre la disciplina transitoria per l'anno 2016, al fine di definire con maggiore completezza l'iter procedimentale, perfezionandolo, semplificandolo e chiarendone e riducendone i termini e di rendere il testo piu' facilmente applicabile ai casi concreti e piu' facilmente e celermente fruibile dai beneficiari; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2016, n. 868; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. (Regolamento recante criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria))», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI