(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 1° giugno 2016) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  e  successive  modifiche
(Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio); 
  Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, e successive modifiche
(Disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria); 
  Visto l'art. 14, commi 1 e 2,  della  legge  regionale  6/2008,  il
quale  prevede  l'individuazione,  con  deliberazione  della   Giunta
regionale, di unita' territoriali  denominate  riserve  di  caccia  e
l'assegnazione,  da   parte   dell'Amministrazione   regionale,   del
territorio  corrispondente  a  ciascuna  riserva  di  caccia  a   una
associazione senza fine di lucro costituita tra i cacciatori  ammessi
a esercitare l'attivita' venatoria sul medesimo territorio; 
  Visto l'art. 23, comma 1, della  legge  regionale  6/2008,  ai  cui
sensi    la    Regione    autorizza    l'istituzione    di    aziende
faunistico-venatorie,  senza  fini  di  lucro,   per   finalita'   di
miglioramento ambientale  e  faunistico,  a  favore  di  uno  o  piu'
proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al  fine  di
goderne l'utilizzo a scopo venatorio; 
  Visto l'art. 17 della legge  regionale  6/2008,  il  quale  dispone
l'istituzione,  con  deliberazione  della   Giunta   regionale,   dei
distretti venatori, unita' territoriali  composte  dalle  Riserve  di
caccia, dalle aziende faunistico-venatorie e  dagli  altri  organismi
venatori il cui territorio ricade, in misura prevalente,  nell'ambito
territoriale di competenza del Distretto venatorio, il cui Presidente
e' eletto tra i legali rappresentanti dei soggetti suddetti; 
  Visto l'art. 18 della legge regionale 6/2008, il quale individua le
funzioni dei distretti  venatori  e,  in  particolare,  il  comma  3,
lettera b), il quale autorizza l'Amministrazione regionale a erogare,
alla associazione della riserva di caccia o  ad  altro  soggetto  che
esprime il Presidente del  distretto  venatorio,  contributi  per  le
spese concernenti la predisposizione del piano venatorio distrettuale
(PVD) di cui all'art. 13 della medesima legge, nella  misura  massima
del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile; 
  Visto l'art. 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6/2008,
il quale prevede che,  con  regolamento  da  emanarsi  in  esecuzione
dell'art. 18, comma 3, della medesima legge,  sono  individuati,  tra
l'altro, i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio  tra  i
Distretti venatori, i criteri e le  modalita'  per  l'erogazione  dei
contributi  e  le  tipologie  di  spese  ammissibili  concernenti  la
predisposizione del PVD; 
  Visto  il  proprio  decreto  16  novembre   2010,   n.   0245/Pres.
«Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  l'erogazione   dei
contributi all'associazione  della  riserva  di  caccia  o  ad  altro
soggetto che  esprime  il  Presidente  del  distretto  venatorio,  in
esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39,  comma  1,  lettera  d),
della legge regionale  6  marzo  2008,  n.  6  (Disposizioni  per  la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria)»; 
  Vista la  legge  regionale  21  dicembre  2012,  n.  26  (Legge  di
manutenzione dell'ordinamento  regionale  2012)  e,  in  particolare,
l'art. 2 che ha modificato la disciplina del termine del procedimento
contenuta nell'art. 5 della legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso); 
  Vista  la  Relazione   politico-programmatica   2016-2018   e,   in
particolare, gli indirizzi per le attivita' relative al finanziamento
dei distretti venatori per lo svolgimento dei compiti istituzionali e
delle funzioni di rilievo pubblicistico  di  cui  all'art.  18  della
legge regionale 6/2008, tra cui la predisposizione dei PVD; 
  Vista la  legge  regionale  29  dicembre  2015,  n.  34  (Legge  di
stabilita' 2016) e, in particolare, l'art. 2, comma 51, il quale,  in
attuazione degli indirizzi suddetti, finanzia  l'intervento  relativo
ai contributi ai distretti  venatori  per  le  spese  concernenti  la
predisposizione dei PVD; 
  Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n.  3  (Norme  di  riordino
delle funzioni delle Province in  materia  di  vigilanza  ambientale,
forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di  caccia  e  pesca,  di
protezione civile, di edilizia scolastica, di  istruzione  e  diritto
allo studio, nonche'  di  modifica  di  altre  norme  in  materia  di
autonomie locali e di  soggetti  aggregatori  della  domanda)  e,  in
particolare, l'art. 28, comma 1, lettera i), il  quale  ha  apportato
modifiche all'art. 13 della legge regionale 6/2008, semplificando  la
procedura di approvazione del PVD e modificandone i contenuti; 
  Ritenuto pertanto opportuno modificare l'art. 8 e gli allegati C  e
D al regolamento emanato con decreto  del  Presidente  della  Regione
245/2010 e di introdurre la disciplina transitoria per  l'anno  2016,
al fine di definire con maggiore completezza  l'iter  procedimentale,
perfezionandolo,  semplificandolo  e  chiarendone  e  riducendone   i
termini e di rendere il testo piu'  facilmente  applicabile  ai  casi
concreti e piu' facilmente e celermente fruibile dai beneficiari; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 19  maggio  2016,  n.
868; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente
della Regione 16 novembre 2010, n.  0245/Pres.  (Regolamento  recante
criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi  all'Associazione
della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente
del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3,  e
39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6  marzo  2008,  n.  6
(Disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria))», nel testo allegato al  presente  decreto
quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI